IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
secondo cui per le amministrazioni dello Stato, anche ad  ordinamento
autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli  enti  di
ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove  procedure  concorsuali,
ai sensi dell'art. 35, comma 4,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  e'  subordinata  alla
verifica: a)  dell'avvenuta  immissione  in  servizio,  nella  stessa
amministrazione,  di  tutti  i  vincitori  collocati  nelle   proprie
graduatorie vigenti di  concorsi  pubblici  per  assunzioni  a  tempo
indeterminato  per  qualsiasi   qualifica,   salve   comprovate   non
temporanee  necessita'  organizzative  adeguatamente   motivate;   b)
dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle
proprie graduatorie vigenti e approvate  a  partire  dal  1º  gennaio
2007, relative alle  professionalita'  necessarie  anche  secondo  un
criterio di equivalenza; 
  Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, come modificato dall'art.  14,  comma  2,  del  decreto-legge  6
luglio 2012 , n. 95 secondo cui, a decorrere dall'anno 2016, i  Corpi
di polizia  e  il  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  possono
procedere ad assunzioni  di  personale  a  tempo  indeterminato,  nel
limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente
a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal  servizio
nel corso  dell'anno  precedente  e  per  un  numero  di  unita'  non
superiore  a  quelle  cessate  dal  servizio  nel   corso   dell'anno
precedente; 
  Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il
quale, nel fissare il  regime  di  turn-over  applicabile  ad  alcune
pubbliche amministrazioni,  a  partire  dall'anno  2014,  stabilisce,
all'ultimo periodo, che ai Corpi di polizia, al Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, si applica la normativa di settore; 
  Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014,  secondo
cui le assunzioni previste, tra l'altro, dall'art. 3,  comma  1,  del
medesimo decreto-legge sono autorizzate con il decreto e le procedure
di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n.  165,  previa   richiesta   delle   amministrazioni   interessate,
predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata
da  analitica  dimostrazione  delle  cessazioni  avvenute   nell'anno
precedente e delle conseguenti economie e  dall'individuazione  delle
unita' da assumere e dei correlati oneri; 
  Visto l'art. 35, comma 4, secondo periodo, del decreto  legislativo
n.  165  del  2001,  come  modificato  dall'art.  3,  comma  10,  del
decreto-legge n. 90 del 2014, il quale dispone che  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e finanze, sono  autorizzati  l'avvio  delle  procedure
concorsuali  e   le   relative   assunzioni   del   personale   delle
amministrazioni dello Stato, anche  ad  ordinamento  autonomo,  delle
agenzie e degli enti pubblici non economici; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di bilancio 2018) e in particolare l'art. 1, comma 1122,  lettera  g)
nel quale si dispone che sono prorogate, fino al 31 dicembre 2018, le
graduatorie vigenti del personale dei Corpi di cui all'art. 66, comma
9-bis, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto l'art. 7, comma 2, lettera c), del decreto-legge  16  ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2017, n. 172  nel  quale  si  dispone  che  «Le  risorse  finanziarie
corrispondenti alle facolta' assunzionali del Corpo  forestale  dello
Stato, non impiegate per le finalita' di cui all'art.  12,  comma  7,
lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  177,  pari  a
31.010.954 euro a decorrere dall'anno 2017, sono destinate: (...)  c)
all'autorizzazione all'assunzione straordinaria, nei rispettivi ruoli
iniziali, con decorrenza non anteriore al  1°  dicembre  2017,  quale
anticipazione delle ordinarie facolta' assunzionali relative all'anno
2018, previste dall'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, 169 unita' nella Polizia di Stato, 54 unita'  nell'Arma
dei carabinieri e 57  unita'  nella  Polizia  Penitenziaria,  per  un
importo di 346.645 euro per l'anno  2017  e  di  4.587.592  euro  per
l'anno 2018.»; 
  Visto l'art. 1, comma 287, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,
nella quale si prevede che «Al fine  di  incrementare  i  servizi  di
prevenzione e di controllo del territorio e di tutela  dell'ordine  e
della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze  di
contrasto al terrorismo internazionale, nonche' i servizi di soccorso
pubblico, di prevenzione incendi  e  di  lotta  attiva  agli  incendi
boschivi, fermo restando quanto previsto dagli articoli  703  e  2199
del codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo
15 marzo 2010,  n.  66,  e'  autorizzata  con  apposito  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri  o  con  le  modalita'  di  cui
all'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
l'assunzione straordinaria per un contingente massimo di 7.394 unita'
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,
nel limite  della  dotazione  organica,  in  aggiunta  alle  facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente,  nei  rispettivi  ruoli
iniziali, a decorrere dal 1° ottobre  di  ciascun  anno,  nel  limite
della dotazione del fondo di cui al comma 299, per un numero  massimo
di: a) 350 unita' per l'anno 2018, di cui 100 nella Polizia di Stato,
100 nell'Arma dei carabinieri, 50 nel Corpo della guardia di finanza,
50 nel Corpo di polizia penitenziaria e 50 nel  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco»; 
  Visto l'art. 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 nel
quale si dispone che «Ai fini dell'attuazione del  comma  287,  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  e'
istituito un fondo, da ripartire con il decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui al comma  287,  con  una  dotazione  di
1.729.659 euro per l'anno 2018, di 16.165.500 euro per  l'anno  2019,
di 50.622.455 euro per l'anno 2020, di 130.399.030  euro  per  l'anno
2021, di 216.151.028 euro per l'anno 2022, di  291.118.527  euro  per
l'anno 2023, di 300.599.231 euro per l'anno 2024, di 301.977.895 euro
per l'anno 2025, di 304.717.770 euro per l'anno 2026, di  307.461.018
euro per l'anno  2027,  di  309.524.488  euro  per  l'anno  2028,  di
309.540.559 euro per l'anno 2029 e di 309.855.555 euro a regime»; 
  Visto l'art. 1, comma 288, della legge 27 dicembre 2017, n. 205  il
quale dispone che «Per assicurare la piena  efficienza  organizzativa
del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale  dei  vigili
del  fuoco,  anche  in  occasione  di  situazioni  emergenziali,   e'
autorizzata l'assunzione dal  mese  di  maggio  del  2018  nei  ruoli
iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di  400  unita',  a
valere sulle facolta' assunzionali del 2018 relative al 100 per cento
delle cessazioni avvenute, nei ruoli operativi dei vigili del  fuoco,
nell'anno 2017, attingendo dalla  graduatoria  relativa  al  concorso
pubblico a 814 posti di vigile del  fuoco  indetto  con  decreto  del
Ministero dell'interno n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 90 del 18 novembre  2008.
Le residue facolta' assunzionali relative all'anno 2018, tenuto conto
delle assunzioni di cui al presente comma, sono esercitate non  prima
del 15 dicembre 2018, con scorrimento della graduatoria»; 
  Visto l'art. 1, comma 289, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,
secondo cui «Per garantire gli standard  operativi  e  i  livelli  di
efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in
relazione alla  crescente  richiesta  di  sicurezza  proveniente  dal
territorio nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile
del  fuoco  del  predetto  Corpo  e'  incrementata  di  300   unita'.
Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco
di cui alla Tabella A allegata  al  decreto  legislativo  13  ottobre
2005, n. 217, e successive  modificazioni,  e'  incrementata  di  300
unita'. Per la copertura dei posti  nella  qualifica  di  vigile  del
fuoco, con decorrenza 1° ottobre 2018, ai sensi del  presente  comma,
si applica quanto previsto dal comma 295»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto l'art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 95 del
2017  il  quale  dispone  che  «Al  fine  di   garantire   la   piena
funzionalita' della Polizia di  Stato,  per  le  autorizzazioni  alle
assunzioni per l'accesso alla qualifica di agente  della  Polizia  di
Stato, le vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti e in  quello
degli ispettori, di cui  alla  tabella  A  allegata  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,  come  modificata
dalla tabella 1, di cui al comma 1, del  presente  articolo,  possono
essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla
dotazione organica del ruolo degli agenti e assistenti  di  cui  alla
predetta tabella A. Le  conseguenti  posizioni  di  soprannumero  nel
ruolo degli agenti e assistenti  sono  riassorbite  per  effetto  dei
passaggi per qualunque causa  del  personale  del  predetto  ruolo  a
quello dei sovrintendenti e degli ispettori.»; 
  Visto l'art. 44, comma 5, del citato decreto legislativo n. 95  del
2017, secondo cui "Ferma restando la disciplina vigente in materia di
facolta' assunzionali, le assunzioni  nella  qualifica  iniziale  del
ruolo agenti e assistenti, maschile e femminile, del Corpo di polizia
penitenziaria  hanno  luogo  anche   in   eccedenza   rispetto   alla
consistenza numerica del ruolo medesimo, ma non oltre il limite delle
vacanze  esistenti  negli  altri  ruoli  del   Corpo   medesimo.   Le
conseguenti posizioni  di  soprannumero  nel  ruolo  degli  agenti  e
assistenti sono riassorbite per effetto dei  passaggi  per  qualunque
causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti  e
degli ispettori; 
  Visto l'art. 19-bis, del  decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,
convertito dalla legge di conversione 7 aprile 2017, n.  45,  secondo
cui «Per ciascuno degli anni 2017 e 2018, nel limite massimo  del  50
per cento delle  facolta'  di  assunzione  previste  dalla  normativa
vigente per ciascuno dei predetti anni, il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato  personale
da  destinare  alle  unita'  cinofile  mediante  avvio  di  procedure
speciali di reclutamento riservate al personale volontario utilizzato
nella Sezione cinofila del predetto Corpo  che  risulti  iscritto  da
almeno tre anni negli appositi elenchi di cui all'art. 6 del  decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e  abbia  effettuato  non  meno  di
centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno,
fermi  restando  il  conseguimento  della  prescritta  certificazione
operativa alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto, nonche' il possesso dei requisiti ordinari  per
l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti  dalle  vigenti
disposizioni, sono stabiliti i criteri  di  verifica  dell'idoneita',
nonche' modalita' abbreviate per l'eventuale corso di formazione.  Le
assunzioni di cui al  presente  comma  sono  autorizzate  secondo  le
modalita' di cui all'art. 35, comma 4,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165»; 
  Viste le note con  le  quali  le  amministrazioni  hanno  richiesto
l'autorizzazione  ad  assumere  a  tempo  indeterminato   unita'   di
personale, dando analitica dimostrazione  delle  cessazioni  avvenute
nell'anno 2017 e specificando gli oneri sostenuti per  le  assunzioni
effettuate in base alla normativa speciale  sopra  richiamata  e  gli
oneri da sostenere per le assunzioni relative all'anno 2018; 
  Considerato che le richieste  pervenute  sono  state  valutate  con
esito  favorevole  rispetto  al  regime  delle  assunzioni,   nonche'
rispetto alle dotazioni organiche vigenti; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27
giugno 2018, che dispone la delega di funzioni  al  Ministro  per  la
pubblica amministrazione on. sen. avv. Giulia Bongiorno; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le amministrazioni del comparto  sicurezza-difesa  e  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco indicate nelle Tabelle A, B, C, D ed E
allegate,   che   costituiscono   parte   integrante   del   presente
provvedimento, sono autorizzate, ai sensi dell'art. 66, comma  9-bis,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133,  a  valere  sulle
risorse per le  assunzioni  relative  all'anno  2018,  derivanti  dai
risparmi  da  cessazione  dell'anno  2017,  ad   assumere   a   tempo
indeterminato le unita' di personale per ciascuna indicate e  per  un
onere a regime corrispondente all'importo  accanto  specificato.  Per
ciascuna amministrazione e' indicato il limite massimo  delle  unita'
di personale  e  dell'ammontare  delle  risorse  disponibili  per  le
assunzioni relative all'anno 2018. 
  2. Le predette amministrazioni sono autorizzate, per  l'anno  2018,
ai sensi dell'art. 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
(legge di bilancio 2018) con decorrenza non anteriore  al  6  ottobre
2018 ad  assumere  a  tempo  indeterminato  le  unita'  di  personale
indicate nella Tabella F allegata, che costituisce  parte  integrante
del presente provvedimento. 
  3. Le predette amministrazioni sono tenute a trasmettere,  entro  e
non oltre il 31  aprile  2019,  per  le  necessarie  verifiche,  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la  funzione
pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro  pubblico,  e  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
ragioneria  generale  dello  Stato,  IGOP,  i  dati  concernenti   il
personale assunto e la spesa annua lorda a regime  effettivamente  da
sostenere. A completamento delle procedure di  assunzione,  dovranno,
altresi', fornire dimostrazione del  rispetto  dei  limiti  di  spesa
previsti dal presente decreto. 
  4. All'onere derivante dalle  assunzioni  di  cui  al  comma  1  si
provvede nell'ambito delle  disponibilita'  dei  pertinenti  capitoli
dello stato di previsione della spesa, del Ministero dell'interno per
la Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,  del
Ministero dell'economia e delle finanze per la  Guardia  di  finanza,
del Ministero della difesa per il Corpo  dell'Arma  dei  carabinieri,
del  Ministero  della  giustizia   per   il   Corpo   della   Polizia
penitenziaria. 
  5. All'onere derivante dalle assunzioni  di  cui  al  comma  2  del
presente articolo, pari  a  euro  1.729.389  per  l'anno  2018,  euro
13.239.287 per l'anno 2019, euro 14.756.244 per ciascuno  degli  anni
dal 2020 al 2022, euro 14.850.190 per l'anno  2023,  euro  15.227.879
per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e ad euro 15.241.195 a  decorrere
dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione, per  i
medesimi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1,  comma
299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge  di  bilancio  2018)
relativa al Fondo da ripartire per fronteggiare  le  spese  derivanti
dalle assunzioni straordinarie nelle Forze di  polizia  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio.